Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2006.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare
Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

emana

il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali).

      1. I termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.

        1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

 
Articolo 1-bis.
(Proroga di termini in materia di previdenza agricola).
          1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2006».

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          2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
          «16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2006».
 

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

          4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 1-ter.
(Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche).
          1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2006».
 
Articolo 1-quater.
(Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo).
          1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1o gennaio 2007.
 
Articolo 1-quinquies.
(Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151).
          1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino all'emanazione dei

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  provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
 
Articolo 1-sexies.
(Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria).
          1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
 
Articolo 1-septies.
(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
          1. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007».
 
Articolo 1-octies.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
          1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
              b) all'articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;
              c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
          «1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1o febbraio 2007:
              a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

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              b) articolo 49, comma 10;
              c) articolo 58;
              d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
          1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1o febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1o febbraio 2007»;
              d) all'articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 

        «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1o febbraio 2007».

 

        2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1o luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».

Articolo 2.
Articolo 2.
(Entrata in vigore).

          1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Identico.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 12 maggio 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.